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Contratto di Viaggio
CONDIZIONI GENERALI
Di contratto di vendita di pacchetti turistici
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1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO:
Premesso che:
a) Il decreto legislativo n°111 del 17.03.95 di attuazione della direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs 111/95).
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 11/95) che è documento indispensabile per accedere al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2 c.1D.L. n°111/1995) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 2 (due) degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del "pacchetto turistico".

2. FONTI LEGISLATIVE:
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - L. n°1084 del 27/12/1977 di ratifica di esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 24/4/1970, nonché dal D.L. n°111/95. I contratti concernenti l'offerta di uno solo degli elementi indicati in premessa non saranno disciplinati dalle presenti condizioni.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA:
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o fuori catalogo una scheda tecnica. Gli estremi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1-estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
2-estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3-periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4-cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. PRENOTAZIONI:
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle iscrizioni da parte dell'organizzatore del viaggio è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo telematico, da parte dell'Organizzatore stesso, al cliente e/o all'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nell'opuscolo o in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.L. 111/95 prima dell'inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI:
All'atto della prenotazione dovrà essere versata l'intera Quota d'Iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione oltre alla intera Quota Iscrizione alla Maratona(se richiesta), mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 40 (quaranta) giorni prima della partenza. Per iscrizioni effettuate nei quaranta giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

6. PREZZO:
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti. Esso può essere variato fino a 20 (venti) giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza di:
- costo del trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco in porti e aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del tasso di cambio inferiori al 3% .

7. RECESSO DEL CONSUMATORE:
Il Consumatore può recedere dal contratto senza l'obbligo di pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui all'art. 6 in misura eccedente il 10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata da consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (dandone regolare comunicazione scritta a BORN TO RUN c/o Melville Travel & Leisure - Largo Marco Gerra, 9 - 42100 Reggio Emilia - fax 0522 272.288) al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.5/1°comma - oltre al costo individuale di gestione pratica (quota d'iscrizione), le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dall'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello dell'inizio del viaggio):
10% quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni prima della partenza
25% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza
75% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-7 giorni prima della partenza
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 6 giorni prima della partenza, in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o mancanza dei documenti personali de espatrio
A queste somme dovrà sempre essere aggiunta la quota iscrizione e la quota pettorale, se richiesta.
NB. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza di/o irregolarità dei richiesti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICHE o ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA:
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto a riacquisire la somma già pagata o di godere di un pacchetto turistico sostitutivo (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7)
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, o da cause di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto alternativo offerto l'organizzatore che annulla (ex. Art. 1469bis n°5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto di restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DA PARTE DEL CLIENTE:
Qualsiasi modifica significativa da parte dell'organizzatore del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all'accettazione del cliente ai sensi dell'art.12 d.lgs. 111/1995.
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta modificata comporta per il cliente l'addebito fisso di almeno EURO 50,00 per pratica, per modifiche relative a: aeroporto di partenza, sistemazione alberghiera, noleggio e servizi vari, data di partenza, modifiche di destinazione. In caso di riduzione della durata del viaggio, sarà applicata la penale prevista dall'articolo 8 (Recesso del Consumatore).

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA:
Qualora, dopo la partenza, l'organizzatore non possa fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto, dovrà prevedere soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire il consumatore in maniera pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile nessuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per rilevanti e giustificate ragioni, l'organizzatore deve fornire, senza supplementi di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. SOSTITUZIONI:
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da un'altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni di fruizione del servizio (ex. Art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale in corso di validità, e/o di altro documento valido per i paesi toccati dal viaggio, nonché dei visti di ingresso, soggiorno e/o transito e/o dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, e a quelle specifiche in vigore nel/i paese/i destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA:
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è indicata nel programma e/o nel materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva di formulare e fornire una propria valutazione della struttura ricettiva in questione, al fine di dettagliare al meglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni offerte e di rendere quindi più consapevole la scelta del cliente.

14. REGIME DI RESPONSABILITÁ:
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prenotazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO:
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalla convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ha determinato la responsabilità e precisamente: la Convenzione di Varsavia del '29 sul trasporto aereo internazionale; del testo modificato all'Aia nel '55; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del '62 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e ss. Cod. Civ.; la Convenzione di Bruxelles del '70 sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2000 Franchi oro Germinal" per danno a cose previsto dall'art. 13 n°2 CCV e di "5000 Franchi oro Germinal" per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA:
L'organizzatore è tenuto a prestare al consumatore le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità(artt. 14 e 15), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17. RECLAMI E DENUNCE:
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio all'organizzatore di una raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18. GARE / MANIFESTAZIONI SPORTIVE:
Qualora il cliente partecipi a gare/manifestazioni sportive in veste di concorrente, anche quando sia espressamente previsto dal programma, lo fa dietro propria responsabilità e, quindi, a suo rischio e pericolo, esonerando fin d'ora l'organizzatore da qualsiasi responsabilità in proposito. Parimenti, la sottoscrizione del presente contratto comporta automaticamente l'accettazione delle norme regolamentari redatte dall'organizzatore della gara/manifestazione sportiva, che il partecipante dichiara di approvare senza riserve.

19. PRIVACY:
Il Consumatore autorizza l'Organizzatore al trattamento dei propri dati personali relativamente all'esecuzione del contratto soprindicato, includendo anche la pubblicazione nelle classifiche di gare/manifestazioni sportive. Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati per l'invio di materiale pubblicitario/informativo nonché all'utilizzo eventuale della propria immagine a mezzo supporto cartaceo e/o telematico.

20. FATTURAZIONE:
L'organizzatore potrà emettere fattura a soggetto diverso dal Partecipante solo ed esclusivamente nel caso che i relativi pagamenti pervengano all'organizzatore dal soggetto a favore del quale la fattura viene richiesta. In ogni caso, la intestazione della fattura deve essere precisata prima della data di partenza del viaggio.

21. FORO COMPETENTE:
Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Reggio Emilia.

22. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO:
Al momento della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del venditore, una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall'annullamento del viaggio. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese relative a infortuni, spese mediche, di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, bagaglio. I relativi importi non sono compresi nelle quote di viaggio, salvo ove espressamente indicato.

23. FONDO DI GARANZIA:
Presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero Attività Produttive è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 111/95, in caso di insolvenza o fallimento del vettore o dell'organizzatore, per tutela delle seguenti esigenze: rimborso del prezzo versato; rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di impiego sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 21 n° D.L. n°111/95. Programma conforme alla Legge Regione Emilia Romagna n°31 del 14/6/1984.

ADDENDUM :
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI


A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n3 e n6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

CONDIZIONI DI CONTRATTO:
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art.5; art.7; art.8; art.10; art.11; art.16; art.22. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggi, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
MELVILLE Travel & Leisure Srl (R.E.)
Largo Marco Gerra, 9
42100 Reggio Emilia

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N°21/98 DEL 21/05/1998
COPERTURA ASSICURATIVA: N° 51336

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